Regolamento interno del Consorzio Conit

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dal presente regolamento che vincola tutti i soci consorziati e forma parte integrante del contratto consortile.

Art.1- Domande di ammissione

Le domande di ammissione al Consorzio dovranno essere inoltrate all'organo amministrativo come previsto dall'art. 6 dello statuto sociale e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a)certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; b)copia del bilancio degli ultimi due esercizi; c)eventuali diverse attestazioni da deliberarsi da parte dell'organo amministrativo.

Art.2- Comitato di gestione - Direttore

La gestione tecnico operativa delle attività dirette alla acquisizione ed all'esecuzione dei contratti può essere delegata dal Consiglio Direttivo ad un Comitato di gestione costituito, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, dal Presidente e dal Vice Presidente e da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, o ad un Direttore nominati dallo stesso Consiglio Direttivo tra persone anche esterne ai singoli consorziati. Il Comitato di gestione ovvero il Direttore dovrà provvedere allo svolgimento della:
1) Attività tecnico-commerciale
1.1) Effettuare i contatti con i committenti allo scopo di valutare e/o definire le specifiche delle eventuali lavorazioni oggetto dell'attività del consorzio e di redigere le relative offerte.
1.2) Selezionare tra le Società consorziate quelle più idonee ad effettuare i servizi necessari alla esecuzione della commessa. In caso di necessità potrà avvalersi anche di imprese non consorziate secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
1.3) Fornire alle consorziate assegnatarie delle singole commesse tutte le informazioni di carattere tecnico e commerciale necessarie per la definizione dei prezzi di offerta.
1.4) Compilare le offerte sulla base dei prezzi indicati dalle consorziate che eseguiranno i lavori e delle eventuali ulteriori componenti di costo inerenti l'opera nel suo complesso.
1.5) Coordinare e promuovere le trattative con i possibili committenti fino alla eventuale aggiudicazione.
1.6) Curare il coordinamento delle attività delle consorziate partecipanti alla esecuzione dei singoli ordini provvedendo alla precisa definizione delle obbligazioni di ognuna di esse nonché alla raccolta ed alla comunicazione di tutte le informazioni che possano contribuire alla migliore esecuzione degli ordini dei committenti. Particolare cura sarà dedicata alla definizione delle soluzioni tecniche ed al rispetto delle date di consegna previste.
1.7) effettuare i controlli e la sorveglianza ritenuta di volta in volta più opportuna sugli affidamenti in corso di esecuzione affidati ai singoli consorziati.
2) Attività amministrativa
2.1) Provvedere a tutte le attività necessarie per il perfezionamento dei contratti con i committenti.
2.2) Svolgere tutte le attività amministrative derivanti dalla esecuzione dei contratti fino alla completa fatturazione ed incasso del prezzo stabilito.
2.3) Curare i rapporti con le imprese consorziate per quanto si riferisce alla definizione del prezzo dei loro servizi/forniture, le date di consegna e le eventuali penali per ritardate consegne, le condizioni di pagamento ecc. in relazione alle condizioni previste dal contratto d'appalto ed alle eventuali delibere degli Organi del Consorzio.
2.4) Provvedere su disposizione degli Amministratori al pagamento delle somme derivanti dalle obbligazioni del Consorzio verso le imprese consorziate o verso terzi, in relazione allo svolgimento della propria attività.
2.5) Corrispondere su disposizione degli Amministratori particolari compensi a titolo di commissione, ad enti o persone, consorziati o non, che contribuiscano in modo rilevante e diretto all'acquisizione di commesse in favore del Consorzio stesso.

Art.3- Funzionamento del Comitato Di gestione

Le decisioni del Comitato Di gestione potranno essere validamente assunte soltanto con la presenza della maggioranza dei membri, con voto unanime.
Qualora il quorum non si formi o l'unanimità dei presenti non venga raggiunta, della questione verrà immediatamente investito il Consiglio Direttivo.
Alla convocazione del Comitato Di gestione provvederà il Presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei membri, per iscritto, con preavviso di almeno 4 (quattro) giorni e con indicazione delle materie da trattare, del luogo e dell'ora della riunione. In carenza di dette formalità, la convocazione sarà ritenuta valida con la presenza di tutti i componenti.
Di ciascuna riunione del Comitato Di gestione verrà redatto verbale, che sarà trascritto in apposito libro e trasmesso in copia al Consiglio Direttivo del Consorzio.
L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Di gestione può essere affidata al Direttore, anche attraverso speciali procure.
Alla riunione del Comitato Di gestione potranno partecipare, senza diritto di voto, direttore, tecnici e responsabili amministrativi delle imprese consorziate che ne abbiano fatto richiesta.

· ubicazione del lavoro da svolgere in relazione alla territorialità delle imprese socie;
· equità distributiva e valutazione dell'apporto del singolo consorziato al raggiungimento degli scopi consortili.

Nell'affidamento dei lavori ai singoli consorziati, il Consiglio direttivo specificherà ogni aspetto riguardante i diritti di autore connessi all'esecuzione del lavoro affidato.

Art.4- Procedure da seguirsi per la gestione e ripartizione delle commesse

Ai fini dell'individuazione dei soci a cui assegnare il lavoro, il Consiglio direttivo terrà in considerazione i seguenti criteri e condizioni, da valutarsi nel loro insieme: · azione svolta dal socio allo scopo di fare acquisire al Consorzio i servizi in esame, non disgiunta da idoneità tecnica, organizzativa, finanziaria ad eseguire il lavoro stesso;

· capacità tecnico - organizzativa, professionalità, possesso di attrezzatura idonea, specializzazione nel settore, sulla base di criteri di valutazione da determinarsi dal Consiglio direttivo;
· equità distributiva e valutazione dell'apporto del singolo consorziato al raggiungimento degli scopi consortili.

Nell'affidamento dei lavori ai singoli consorziati, il Consiglio direttivo specificherà ogni aspetto riguardante i diritti di autore connessi all'esecuzione del lavoro affidato.

Art.5- Fideiussione e garanzie

Il Consiglio direttivo potrà richiedere ai consorziati assegnatari dei lavori, adeguate garanzie fideiussorie o di qualsiasi altro tipo per la regolare esecuzione delle commesse ad essi assegnate. Tali garanzie saranno rapportate sempre all'impegno economico da ciascuno nell'impresa comune e cioè in base alla quota di fatturato della commessa ripartita a ciascun consorziato.

Art.6- Ripartizione delle spese

Ciascun consorziato deve contribuire alle spese di gestione del Consorzio mediante un contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo, fissato in base alla capacità economica e contributiva delle singole aziende consorziate. Il Consiglio direttivo dovrà ripartire le spese di gestione del consorzio in capo a tutti i consorziati in ragione delle classi di fatturato di appartenenza.

Sono individuate due classi di appartenenza:

· fino a Euro 120.000,00;
· oltre Euro 120.000,00.

Ai consorziati appartenenti alla classe di fatturato fino a Euro 120.000,00 potrà essere richiesto un contributo fisso alle spese pari al 50% di quello richiesto ai consorziati appartenenti alla classe oltre Euro 120.000,00. Per spese specifiche a progetti avviati dal Consorzio, il Consiglio Direttivo provvederà alla ripartizione tra i consorziati che dalle singole iniziative conseguano oggettiva utilità per le rispettive imprese (a titolo puramente esemplificativo rientrano nelle spese specifiche le spese di partecipazione alle gare d'appalto a cui il consorziato ha preso parte, anche in caso di non aggiudicazione).

I consorziati, individualmente o in gruppo, dovranno altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni dagli stessi richieste e di cui abbiano singolarmente beneficiato.

Il Consiglio direttivo invierà ad ogni consorziato entro il 20 settembre di ogni anno:

· il budget preventivo per l'esercizio successivo, con particolare riferimento alle spese di gestione del Consorzio previste;
· il contributo annuale relativo alle spese di gestione del Consorzio previste, in funzione del criterio di ripartizione di cui al quarto comma del presente articolo.

Ogni consorziato dovrà comunicare al Consiglio direttivo il fatturato di ogni esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo e dovrà versare il proprio contributo alle spese di gestione entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora il consorziato ometta di comunicare il proprio fatturato, sarà considerato appartenente alla classe oltre Euro 120.000,00. Nel caso in cui il singolo consorziato porti al Consorzio commesse (contratti di fornitura, servizi, ecc.), allo stesso sarà riconosciuta una percentuale del valore della commessa, sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio direttivo, fino a un massimo del 50% della spesa che il singolo consorziato dovrà riconoscere al Consorzio relativamente alla gestione della commessa stessa acquisita in favore del Consorzio.

Art.7

Il Consorzio verserà all'impresa assegnataria delle commesse gli importi degli stati di avanzamento e della rata di saldo, man mano che vengono incassati, sempreché non siano applicabili, nei confronti dell'impresa assegnataria, le norme di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo, in casi particolari, è autorizzato ad anticipare la liquidazione delle spettanze alle imprese associate prima dell'incasso, stabilendone tempi e modi con proprie deliberazioni.
Gli importi degli stati di avanzamento e delle rate di saldo saranno versati dal Consorzio all'impresa assegnataria al netto di quanto dalla stessa dovuto al Consorzio. Accertata la regolarità dell'esecuzione della commessa, si procede al conguaglio tra le somme anticipate e quelle trattenute dal Consorzio, per la completa definizione dei rapporti di dare e di avere tra l'impresa assegnataria ed il Consorzio stesso. L'Ufficio amministrativo del Consorzio è tenuto ad avvisare le imprese consorziate dell'avvenuto incasso delle rate relative alle commesse provvedendo all'immediata corresponsione delle stesse alle imprese assegnatarie.

Art.8

Ogni eventuale irregolarità che venisse riscontrata, in sede di controllo, da parte degli organi del Consorzio a ciò preposti, deve essere oggetto di apposito verbale da trasmettersi sia al presidente del Consorzio, sia al legale rappresentante/titolare dell'impresa consorziata. Il Comitato di gestione del Consorzio stabilisce il periodo di tempo entro il quale l'impresa deve provvedere ad eliminare le riscontrate irregolarità. Trascorso infruttuosamente tale periodo di tempo, il Consiglio direttivo adotta nei confronti di tale impresa i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dello statuto e del presente regolamento. Nel caso in cui l'irregolarità procuri al Consorzio danni contrattuali, il Consiglio Direttivo può revocare immediatamente l'esecuzione della commessa, escludere l'impresa dal Consorzio ed agire contro la stessa per il recupero dei danni. In tal caso, in via cautelativa, potranno essere bloccati tutti i pagamenti maturati a favore del consorziato, fino a quando il consorziato stesso non avrà provveduto a rimuovere le cause di insoddisfazione del committente.

Art.9

Al fine di garantire una compatta capacità contrattuale nei confronti dei committenti e delle imprese concorrenti, ogni qualvolta il Consorzio è invitato a partecipare ad appalti, gare ed offerte in genere, i consorziati che eventualmente fossero invitati alle stesse gare, sono tenuti a rimettersi alle decisioni del Consiglio Direttivo ovvero del Comitato di gestione, circa le opportunità di formulare o meno la propria offerta in quanto essa non deve svolgere alcuna attività in contrasto o in concorrenza con quella del Consorzio. Il presente regolamento ha valenza anche per le società non consorziate che attribuiscono al Consorzio mandato in nome e per conto proprio per l'acquisizione di lavori affini o complementari. Tali società avranno trattamento parificato ai soci del Consorzio.

 

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